| |
- Articolo 1 - LE FINALITÀ
- L’Accademia ha lo scopo di promuovere in tutto il territorio della Repubblica Italiana il progresso scientifico didattico, tecnico, professionale della stenografia, della dattilografia, della scrittura elettronica e delle discipline collegate ivi compresa la stenotipia e tutte le applicazioni dell’informatica. Stimola e realizza iniziative culturali di ricerca e di diffusione degli studi stenografici, dattilografici con le relative applicazioni all’informatica e delle discipline collegate. L’Accademia promuove la formazione professionale a ogni livello, ivi incluso quello universitario, nelle materie rientranti nello scopo sociale anche a mezzo della costituzione di un apposito ente nazionale di istruzione e formazione professionale. Tale formazione professionale può essere rivolta ai soci e ai non soci. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con Enti pubblici o privati finanziatori per lo svolgimento di attività formative a categorie specifiche di utenze da qualificare. L’attività di formazione potrà essere svolta direttamente dai soci dell’Accademia, o da esperti nominati dall’Accademia, nonché tramite un’attività con altri Enti pubblici o aziende private in possesso dei necessari requisiti di serietà, organizzazione e attrezzature. Opera con spirito di totale libertà e autonomia di ricerca. L’Accademia non ha fini di lucro.
- Articolo 2 - LA SEDE
- Sede dell’Accademia è la città di Firenze e attualmente in Via Ricasoli 22 presso l’Istituto IDI Informatica S.r.l. - L’anno accademico e l’anno finanziario coincidono con l’anno solare. Con delibera dell’Assemblea possono essere istituite delegazioni provinciali e nominato per queste delegazioni un delegato con potere di rappresentare l’Accademia nei confronti delle rispettive autorità provinciali, sentito il Presidente dell’Accademia.
- Articolo 3 - GLI ORGANI
- Sono organi dell’Accademia:
- L’Assemblea degli accademici
- Il Presidente
- Il Consiglio Accademico
- Il Consiglio dei Revisori dei Conti.
- Articolo 4 - L’ASSEMBLEA
- L’Assemblea generale è costituita da tutti i membri ordinari. L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, di norma una volta l’anno. In via straordinaria viene convocata quando sia ritenuto opportuno dal Consiglio Accademico (almeno cinque membri) o ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei membri dell’Accademia indicando le motivazioni da inserire nell’Ordine del Giorno. La convocazione è inviata dal Presidente con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno 15 giorni prima della data in cui si terrà la riunione. - La convocazione indicherà il giorno, l’ora della riunione, il luogo, l’Ordine del Giorno. Ogni membro ordinario ha diritto ad un solo voto e può delegare per la partecipazione all’Assemblea un altro componente dell’Accademia. Ogni partecipante all’Assemblea non può avere più di una delega. I membri onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione a maggioranza dei voti dei presenti qualunque sia il loro numero. Le votazioni relative alle cariche o ai procedimenti a carico dei singoli accademici saranno tenute a scrutinio segreto, e non sono ammesse le deleghe. L’Assemblea è presieduta da un Presidente dell’Assemblea eletto tra i presenti ad apertura di seduta. Ad apertura di seduta l’Assemblea elegge altresì il Segretario dell’Assemblea. (In sua mancanza svolge tali funzioni il segretario dell’Accademia o un suo delegato).
- Articolo 5 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
- Costituiscono competenze dell’Assemblea:
- Le direttive generali dell’Accademia;
- L’esame e l’approvazione dei conti consuntivo e preventivo;
- L’elezione del Presidente e degli altri 8 membri del Consiglio Accademico a scrutinio segreto;
- L’elezione dei Revisori dei Conti e, in caso di scioglimento dell’Accademia, dei Liquidatori;
- La nomina dei Probiviri;
- Le modifiche dello Statuto;
- La nomina e la revoca di Commissioni di studio (dirette da un Presidente);
- La nomina dei nuovi accademici;
- Stabilire annualmente la quota associativa degli accademici (i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale);
- L’approvazione di delibere in ordine al conseguimento degli obiettivi statutari.
L’assemblea per l’esame del consuntivo della gestione deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno; unitamente al consuntivo deve essere sottoposto alla approvazione dell’assemblea il preventivo delle gestione futura. - Consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell’Accademia per l’esame da parte degli associati almeno trenta giorni prima della convocazione dell’Assemblea.
- Articolo 6 - IL PRESIDENTE
- Il Presidente rappresenta l’Accademia. Può delegare a rappresentarlo un membro del Consiglio Accademico. Dura in carica tre anni (come il Consiglio Accademico e il Consiglio dei Revisori dei Conti) e può essere rieletto. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente oppure da un Membro del Consiglio Accademico. Assume impegni di qualsiasi natura su deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio Accademico. Convoca l’Assemblea, ordinaria e straordinaria (per sua iniziativa o ricorrendo le altre condizioni previste dallo Statuto). Presiede il Consiglio Accademico. In caso di parità nelle delibere il suo voto è determinante. Formula l’Ordine del Giorno per l’Assemblea e per le riunioni del Consiglio Accademico (tenendo conto delle indicazioni ricevute in merito anche dai membri del Consiglio Accademico o dall’Assemblea). Promulga i Regolamenti ritenuti necessari per la vita dell’Accademia e per le sue emanazioni.
- Articolo 7 - IL CONSIGLIO ACCADEMICO
- è costituito da nove membri eletti dall’Assemblea. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nei casi di dimissioni o di revoca subentrano nell’ordine i maggiori votati.
Il Consiglio Accademico ha le seguenti competenze:
- Rende esecutive le deliberazioni dell’Assemblea
- Elegge al suo interno:
a) il Vicepresidente dell’Accademia
b) il Segretario
c) il Tesoriere
- Promuove la formazione di Commissioni di studio e ne favorisce le attività
- Cura lo sviluppo della Biblioteca e ne assicura la funzionalità
- Dispone l’impiego delle somme deliberate dall’Assemblea per il raggiungimento delle finalità dell’Accademia
- Delibera a maggioranza sui problemi relativi alle finalità dell’Accademia e alla sua gestione. Le deliberazioni che comportino spese superiori alle effettive disponibilità di bilancio sono adottate sotto la personale responsabilità dei Consiglieri e devono essere ratificate dall’Assemblea, a pena di nullità
- Redige i Regolamenti necessari alla vita dell’Accademia.
Il Consiglio Accademico è convocato dal Presidente per lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione può essere richiesta anche da almeno tre componenti il Consiglio Accademico.
- Articolo 8 - COMPONENTI O MEMBRI DELL’ACCADEMIA
- Si è ammessi all’Accademia per voto favorevole dell’Assemblea, secondo le maggioranze di cui all’art. 4 del presente statuto su presentazione del Presidente o di almeno due membri. Gli Accademici si distinguono in: ordinari e onorari. Sono Accademici ordinari: docenti, studiosi, professionisti che abbiano contribuito, attraverso la loro operosità, alla valorizzazione, al progresso, alla diffusione delle discipline. Sono Accademici onorari (in numero non superiore a 1/5 degli iscritti): studiosi o personalità di chiara fama che abbiano contribuito al raggiungimento dei fini statutari dell’Accademia. La qualifica di socio onorario viene attribuita dal Consiglio Accademico e ratificata dall’Assemblea. Sono inoltre considerati soci onorari i soci che rivestivano tale qualifica alla stipulazione del presente atto. I Membri dell’Accademia possono essere privati della nomina per indegnità morale, previa valutazione dell’Assemblea e votazione a maggioranza. Il mancato versamento di tre quote annue comporta la decadenza da membro dell’Accademia. In caso di dimissioni queste potranno essere respinte dal Consiglio Accademico: se ripresentate dovranno essere accolte.
- Articolo 9 - REVISORI DEI CONTI
- I Revisori dei Conti, associati e non, sono eletti dall’Assemblea in numero di tre, previo accertamento di specifica professionalità, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Revisori vigilano sull’andamento della gestione economica e ne riferiscono all’Assemblea con una relazione. I Revisori eleggono al loro interno il Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti.
- Articolo 10 - PROBIVIRI
- Nel caso di controversie tra gli accademici e di perplessità interpretative dello Statuto, l’Assemblea nomina tre Probiviri scelti tra gli accademici, ai quali vengono deferite le questioni. Essi giudicano senza formalità di procedure e il loro "lodo" sarà appellabile secondo le norme di legge.
- Articolo 11 - FONDO ECONOMICO
- è costituito:
- Dalle rendite di patrimonio.
- Da contributi degli associati.
- Dalle eventuali eccedenze delle gestioni precedenti. Dal patrimonio formato dai beni mobili e immobili e dei valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per altro titolo vengano in legittimo possesso dell’Accademia.
- Articolo 12 - LA BIBLIOTECA
- Per il conseguimento dei fini statutari l’Accademia si è dotata di una Biblioteca di studi stenografici, dattilografici e di discipline e studi che possono avere attinenza con queste materie. La Biblioteca dell’Accademia ha la sua sede in Piazza Duomo 6, nei locali gentilmente concessi dall’Istituto IDI Informatica S.r.l. Essa è costituita essenzialmente da "fondi" donati alla Biblioteca stessa. Il patrimonio della Biblioteca può essere incrementato da acquisizioni effettuate con i fondi a tal fine deliberati dall’Assemblea. In caso di scioglimento dell’Accademia, o di suo cambiamento di sede, la Biblioteca verrà donata alla Biblioteca fiorentina meglio in grado di assicurare la creazione di un corpus bibliografico agibile.
- Articolo 13 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
- Per tutto quanto non previsto nel vigente statuto, valgono le disposizioni del Libro I - titolo II del codice civile.
Firenze 22 febbraio 1997
| |