STATUTO DELL'ACCADEMIA

 
Articolo 1 - LE FINALITÀ

L’Accademia ha lo scopo di promuovere in tutto il territorio della Repubblica Italiana il progresso scientifico didattico, tecnico, professionale della stenografia, della dattilografia, della scrittura elettronica e delle discipline collegate ivi compresa la stenotipia e tutte le applicazioni dell’informatica. Stimola e realizza iniziative culturali di ricerca e di diffusione degli studi stenografici, dattilografici con le relative applicazioni all’informatica e delle discipline collegate. L’Accademia promuove la formazione professionale a ogni livello, ivi incluso quello universitario, nelle materie rientranti nello scopo sociale anche a mezzo della costituzione di un apposito ente nazionale di istruzione e formazione professionale. Tale formazione professionale può essere rivolta ai soci e ai non soci. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con Enti pubblici o privati finanziatori per lo svolgimento di attività formative a categorie specifiche di utenze da qualificare. L’attività di formazione potrà essere svolta direttamente dai soci dell’Accademia, o da esperti nominati dall’Accademia, nonché tramite un’attività con altri Enti pubblici o aziende private in possesso dei necessari requisiti di serietà, organizzazione e attrezzature. Opera con spirito di totale libertà e autonomia di ricerca. L’Accademia non ha fini di lucro.

Articolo 2 - LA SEDE

Sede dell’Accademia è la città di Firenze e attualmente in Via Ricasoli 22 presso l’Istituto IDI Informatica S.r.l. - L’anno accademico e l’anno finanziario coincidono con l’anno solare. Con delibera dell’Assemblea possono essere istituite delegazioni provinciali e nominato per queste delegazioni un delegato con potere di rappresentare l’Accademia nei confronti delle rispettive autorità provinciali, sentito il Presidente dell’Accademia.

Articolo 3 - GLI ORGANI

Sono organi dell’Accademia:

  1. L’Assemblea degli accademici
  2. Il Presidente
  3. Il Consiglio Accademico
  4. Il Consiglio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 - L’ASSEMBLEA

L’Assemblea generale è costituita da tutti i membri ordinari. L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, di norma una volta l’anno. In via straordinaria viene convocata quando sia ritenuto opportuno dal Consiglio Accademico (almeno cinque membri) o ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei membri dell’Accademia indicando le motivazioni da inserire nell’Ordine del Giorno. La convocazione è inviata dal Presidente con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno 15 giorni prima della data in cui si terrà la riunione. - La convocazione indicherà il giorno, l’ora della riunione, il luogo, l’Ordine del Giorno. Ogni membro ordinario ha diritto ad un solo voto e può delegare per la partecipazione all’Assemblea un altro componente dell’Accademia. Ogni partecipante all’Assemblea non può avere più di una delega. I membri onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione a maggioranza dei voti dei presenti qualunque sia il loro numero. Le votazioni relative alle cariche o ai procedimenti a carico dei singoli accademici saranno tenute a scrutinio segreto, e non sono ammesse le deleghe. L’Assemblea è presieduta da un Presidente dell’Assemblea eletto tra i presenti ad apertura di seduta. Ad apertura di seduta l’Assemblea elegge altresì il Segretario dell’Assemblea. (In sua mancanza svolge tali funzioni il segretario dell’Accademia o un suo delegato).

Articolo 5 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

Costituiscono competenze dell’Assemblea:

  • Le direttive generali dell’Accademia;
  • L’esame e l’approvazione dei conti consuntivo e preventivo;
  • L’elezione del Presidente e degli altri 8 membri del Consiglio Accademico a scrutinio segreto;
  • L’elezione dei Revisori dei Conti e, in caso di scioglimento dell’Accademia, dei Liquidatori;
  • La nomina dei Probiviri;
  • Le modifiche dello Statuto;
  • La nomina e la revoca di Commissioni di studio (dirette da un Presidente);
  • La nomina dei nuovi accademici;
  • Stabilire annualmente la quota associativa degli accademici (i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale);
  • L’approvazione di delibere in ordine al conseguimento degli obiettivi statutari.

L’assemblea per l’esame del consuntivo della gestione deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno; unitamente al consuntivo deve essere sottoposto alla approvazione dell’assemblea il preventivo delle gestione futura. - Consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell’Accademia per l’esame da parte degli associati almeno trenta giorni prima della convocazione dell’Assemblea.

Articolo 6 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l’Accademia. Può delegare a rappresentarlo un membro del Consiglio Accademico. Dura in carica tre anni (come il Consiglio Accademico e il Consiglio dei Revisori dei Conti) e può essere rieletto. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente oppure da un Membro del Consiglio Accademico. Assume impegni di qualsiasi natura su deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio Accademico. Convoca l’Assemblea, ordinaria e straordinaria (per sua iniziativa o ricorrendo le altre condizioni previste dallo Statuto). Presiede il Consiglio Accademico. In caso di parità nelle delibere il suo voto è determinante. Formula l’Ordine del Giorno per l’Assemblea e per le riunioni del Consiglio Accademico (tenendo conto delle indicazioni ricevute in merito anche dai membri del Consiglio Accademico o dall’Assemblea). Promulga i Regolamenti ritenuti necessari per la vita dell’Accademia e per le sue emanazioni.

Articolo 7 - IL CONSIGLIO ACCADEMICO

è costituito da nove membri eletti dall’Assemblea. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nei casi di dimissioni o di revoca subentrano nell’ordine i maggiori votati.

Il Consiglio Accademico ha le seguenti competenze:

  1. Rende esecutive le deliberazioni dell’Assemblea
  2. Elegge al suo interno:

      a) il Vicepresidente dell’Accademia
      b) il Segretario
      c) il Tesoriere

  3. Promuove la formazione di Commissioni di studio e ne favorisce le attività
  4. Cura lo sviluppo della Biblioteca e ne assicura la funzionalità
  5. Dispone l’impiego delle somme deliberate dall’Assemblea per il raggiungimento delle finalità dell’Accademia
  6. Delibera a maggioranza sui problemi relativi alle finalità dell’Accademia e alla sua gestione. Le deliberazioni che comportino spese superiori alle effettive disponibilità di bilancio sono adottate sotto la personale responsabilità dei Consiglieri e devono essere ratificate dall’Assemblea, a pena di nullità
  7. Redige i Regolamenti necessari alla vita dell’Accademia.

Il Consiglio Accademico è convocato dal Presidente per lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione può essere richiesta anche da almeno tre componenti il Consiglio Accademico.

Articolo 8 - COMPONENTI O MEMBRI DELL’ACCADEMIA

Si è ammessi all’Accademia per voto favorevole dell’Assemblea, secondo le maggioranze di cui all’art. 4 del presente statuto su presentazione del Presidente o di almeno due membri. Gli Accademici si distinguono in: ordinari e onorari. Sono Accademici ordinari: docenti, studiosi, professionisti che abbiano contribuito, attraverso la loro operosità, alla valorizzazione, al progresso, alla diffusione delle discipline. Sono Accademici onorari (in numero non superiore a 1/5 degli iscritti): studiosi o personalità di chiara fama che abbiano contribuito al raggiungimento dei fini statutari dell’Accademia. La qualifica di socio onorario viene attribuita dal Consiglio Accademico e ratificata dall’Assemblea. Sono inoltre considerati soci onorari i soci che rivestivano tale qualifica alla stipulazione del presente atto. I Membri dell’Accademia possono essere privati della nomina per indegnità morale, previa valutazione dell’Assemblea e votazione a maggioranza. Il mancato versamento di tre quote annue comporta la decadenza da membro dell’Accademia. In caso di dimissioni queste potranno essere respinte dal Consiglio Accademico: se ripresentate dovranno essere accolte.

Articolo 9 - REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, associati e non, sono eletti dall’Assemblea in numero di tre, previo accertamento di specifica professionalità, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Revisori vigilano sull’andamento della gestione economica e ne riferiscono all’Assemblea con una relazione. I Revisori eleggono al loro interno il Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 - PROBIVIRI

Nel caso di controversie tra gli accademici e di perplessità interpretative dello Statuto, l’Assemblea nomina tre Probiviri scelti tra gli accademici, ai quali vengono deferite le questioni. Essi giudicano senza formalità di procedure e il loro "lodo" sarà appellabile secondo le norme di legge.

Articolo 11 - FONDO ECONOMICO

è costituito:
  1. Dalle rendite di patrimonio.
  2. Da contributi degli associati.
  3. Dalle eventuali eccedenze delle gestioni precedenti. Dal patrimonio formato dai beni mobili e immobili e dei valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per altro titolo vengano in legittimo possesso dell’Accademia.

Articolo 12 - LA BIBLIOTECA

Per il conseguimento dei fini statutari l’Accademia si è dotata di una Biblioteca di studi stenografici, dattilografici e di discipline e studi che possono avere attinenza con queste materie. La Biblioteca dell’Accademia ha la sua sede in Piazza Duomo 6, nei locali gentilmente concessi dall’Istituto IDI Informatica S.r.l. Essa è costituita essenzialmente da "fondi" donati alla Biblioteca stessa. Il patrimonio della Biblioteca può essere incrementato da acquisizioni effettuate con i fondi a tal fine deliberati dall’Assemblea. In caso di scioglimento dell’Accademia, o di suo cambiamento di sede, la Biblioteca verrà donata alla Biblioteca fiorentina meglio in grado di assicurare la creazione di un corpus bibliografico agibile.

Articolo 13 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel vigente statuto, valgono le disposizioni del Libro I - titolo II del codice civile.

Firenze 22 febbraio 1997